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Decreto legislativo 178/2009

Art. 7 — Il Presidente

ELI /it/decreto-legislativo/2009/12/01/178/art/7parte di Decreto legislativo 178/2009
Art. 7. Il Presidente 1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. 3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente amministrativo, nonche' le variazioni di bilancio; esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale della Scuola. 4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attivita' formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

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