Decreto legislativo 178/2009
Art. 16 — Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola
Art. 16. Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola 1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite: a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno; f) da attivita' di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali; g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita' o prevista dall'ordinamento; h) dalle entrate per partite di giro. 2. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma e' trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 3. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attivita' generatrici di reddito, nonche' derivanti da donazioni e liberalita'. 4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi. 5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonche' di specifiche finalita' previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione e' determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera. 6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
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- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 16, comma 6.
- D.L. 80/06 — Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubblicautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 16, comma 2.
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