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Decreto legislativo 178/2009

Art. 15 — Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

ELI /it/decreto-legislativo/2009/12/01/178/art/15parte di Decreto legislativo 178/2009
Art. 15. Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario 1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalita' di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11. 2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato. 3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attivita' resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale. Il bilancio della Scuola e' predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato. 4. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e' esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e' approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola. - Si riporta il testo dell'art. 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 2 (Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».

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