Decreto legislativo 231/2007
Art. 43 — Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti
Art. 43. Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti 1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2. 2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. 3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. 2. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 231/2007 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.