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Decreto legislativo 231/2007

Art. 29 — Ambito e responsabilita'

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/21/231/art/29parte di Decreto legislativo 231/2007
Art. 29. Ambito e responsabilita' 1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.

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