Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 231/2007Art. 18
Decreto legislativo 231/2007

Art. 18 — Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/21/231/art/18parte di Decreto legislativo 231/2007
Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita': a) identificare il cliente e verificarne l'identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identita'; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 231/2007 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.