Decreto legislativo 163/2006
Art. 140 — Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempim…
Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore. (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) 1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 3. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto e' inferiore alla soglia di cui all'articolo 28. 4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori siano gia' stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 201/12 — Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti puautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 44, comma 6) la modifica dell'art. 140, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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