Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 163/2006Art. 139
Decreto legislativo 163/2006

Art. 139 — Obblighi in caso di risoluzione del contratto (art

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/139parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005) 1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 163/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 138 Art. 140 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.