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Decreto legislativo 152/2006

Art. 157 — opere di adeguamento del servizio idrico

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/157parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 157. (opere di adeguamento del servizio idrico) 1. Gli enti locali hanno facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano d'ambito reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

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