Decreto legislativo 152/2006
Art. 156 — riscossione della tariffa
Art. 156. (riscossione della tariffa) 1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate. Nota all'art. 156: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante " Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, n. 268 (S.O.).
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