Decreto legislativo 152/2006
Art. 14 — monitoraggio
Art. 14. (monitoraggio) 1. Le autorita' preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. 2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio. 3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.
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- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14.
- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 2.
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