Decreto legislativo 152/2006
Art. 13 — informazioni circa la decisione
Art. 13. (informazioni circa la decisione) 1. I giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che e' tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3. 2. I medesimi giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorita' competente alle altre autorita' ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 13.
Abroga · 1
- D.L. 152/11 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13 commi 1 e 2 e l'abrogazione della lettera f)) dell'art. 13, comma 5.
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