Decreto legislativo 30/2005
Art. 211 — Sanzioni disciplinari
Art. 211. Sanzioni disciplinari 1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita' professionale.
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