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Decreto legislativo 30/2005

Art. 210 — Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/210parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 210. Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto 1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo: a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 203; b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'articolo 205; c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato. 2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di nuovo esame. 3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell'accertato adempimento.

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