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Decreto legislativo 30/2005

Art. 154 — Trasmissione della domanda internazionale

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/154parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 154. Trasmissione della domanda internazionale 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. 3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata. Note all'art. 154: - Per il testo dell'art. 22 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, si veda la nota all'art. 153. - Il testo dell'art. 23 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, e' il seguente: «Art. 23 ( Sospensione della procedura nazionale). - 1. Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'art. 22. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1). ogni ufficio designato puo', a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.».

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