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Decreto legislativo 30/2005

Art. 153 — Segretezza della domanda internazionale

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/153parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 153. Segretezza della domanda internazionale 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale. Nota all'art. 153: - I testi degli articoli 20 e 22 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e' il seguente: «Art. 20 (Comunicazione agli uffici designati). - 1-a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'art. 17.2-b) o alla dichiarazione citata nell'art. 17.2-a), e' comunicata, conformemente al regolamento di esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione. b) La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione. 2. Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'art. 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'art. 19.1). 3. A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.». «Art. 22 (Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati). - 1. Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'art. 20 sia gia' avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano gia' nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al piu' tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'art. 17.2-a), che non verra' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per lo adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo e' di due mesi a decorrere dalla data della notificazione di detta dichiarazione al depositante. 3. La legislazione di ogni Stato contraente puo' stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.».

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