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Decreto legislativo 42/2004

Art. 165

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/165parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

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