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Decreto legislativo 42/2004

Art. 164

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/164parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 164 Violazioni in atti giuridici 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

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