Decreto legislativo 257/2003
Art. 23 — Relazione annuale al Parlamento
Art. 23. Relazione annuale al Parlamento 1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ENEA e dalle societa' o consorzi da essa comunque partecipati.
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 23.
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