Decreto legislativo 257/2003
Art. 22 — Vigilanza e controllo
Art. 22. Vigilanza e controllo 1. Il Ministro delle attivita' produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva: a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione; b) il bilancio consuntivo dell'ente; c) la costituzione di societa', consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti; d) la partecipazione dell'ente a societa', consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17; e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. 3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attivita' produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attivita' produttive, il bilancio si intende approvato ed e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. L'ENEA e' soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84), recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» e' il seguente: «Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.». - Il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286), recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», come modificato dalla legge 16 novembre 1939, n. 1889 e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, e' il seguente: «Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.».
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 22.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 257/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.