Decreto legislativo 257/2003
Art. 20 — Regolamenti
Art. 20. Regolamenti 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, e' tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare: a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici; b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unita' previste dagli articoli 13 e 14, nonche' delle unita' di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unita' organizzative previste dagli articoli 13 e 14; d) definisce le modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale; e) definisce le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonche' per la redazione dei bilanci; g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali; h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformita' con la normativa nazionale e comunitaria vigente; i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di controllo degli stessi; l) definisce le modalita' per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unita' organizzative di primo livello. 3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento puo' prevedere le modalita' di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione. Nota all'art. 20: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 20.
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