Decreto legislativo 257/2003
Art. 19 — Entrate
Art. 19. Entrate 1. Le entrate dell'ENEA sono costituite: a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca; c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio; e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi; f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how; g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a societa' di capitali o ad altre forme associative; h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita'.
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Modifica · 1
- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 19.
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