Decreto legislativo 259/2003
Art. 44 — Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
Art. 44. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione 1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente. 2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorita' effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
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- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 44, commi 2 e 7.
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