Decreto legislativo 259/2003
Art. 43 — Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
Art. 43. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' puo' riesaminare le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorita' verifica che uno o piu' operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca: a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per: 1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio; 2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate. 3. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
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