Decreto legislativo 259/2003
Art. 37 — Pubblicazione delle informazioni
Art. 37. Pubblicazione delle informazioni 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.
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