Decreto legislativo 259/2003
Art. 36 — Modifica dei diritti e degli obblighi
Art. 36. Modifica dei diritti e degli obblighi 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane. 2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera g)) l'abrogazione dell'art. 36.
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