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Decreto legislativo 259/2003

Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/178parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni 1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

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