Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 259/2003Art. 177
Decreto legislativo 259/2003

Art. 177 — Verbali di collaudo e di ispezione

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/177parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 177. Verbali di collaudo e di ispezione 1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 176 Art. 178 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.