Decreto legislativo 259/2003
Art. 156 — Pubblico ufficiale
Art. 156. Pubblico ufficiale. 1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
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