Decreto legislativo 259/2003
Art. 155 — Rifiuto di esibire i documenti
Art. 155. Rifiuto di esibire i documenti 1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, e' punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. 2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e' opposto ad ufficiali della marina militare.
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