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Decreto legislativo 259/2003

Art. 148 — Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/148parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 148. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica 1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti. 2. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica e' punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.

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