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Decreto legislativo 259/2003

Art. 147 — Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/147parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 147. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino 1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina. 2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.

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