Decreto legislativo 93/2003
Art. 8 — Revoca dell'autorizzazione
Art. 8. Revoca dell'autorizzazione 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate.". 2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate.". Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 174/1995 e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo n. 175/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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