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Decreto legislativo 93/2003

Art. 7 — Surrogazione a un regime di garanzia

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/7parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 7. Surrogazione a un regime di garanzia 1. All'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.". Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 78, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 78 (Effetti della liquidazione). - 1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. 2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione. 3. Il commissario liquidatore puo' trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalita' previste dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorita' rispetto agli altri titotari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assisti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione; b) i titotari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. 5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4, lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera b). 6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 7. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. 7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di Garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici-Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4 dell'art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.".

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