Decreto legislativo 93/2003
Art. 23 — Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 23. Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 101 e' inserito il seguente: "Art. 101-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorita' competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 115 e' inserito il seguente: "Art. 115-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 93, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorita' competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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