Decreto legislativo 93/2003
Art. 22 — Annotazione in pubblico registro
Art. 22. Annotazione in pubblico registro 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 66-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorita' dello Stato membro d'origine, nonche' ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorita' possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione ove previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica. 2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-quinquies e' inserito il seguente: "Art. 77-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorita' dello Stato membro d'origine, nonche' ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorita' possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica, nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica. 2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.".
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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