Decreto legislativo 467/2001
Art. 3 — Semplificazione dei casi e delle modalita' di notificazione
Art. 3. Semplificazione dei casi e delle modalita' di notificazione 1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "se il trattamento, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e con le modalita' individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.". 2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere indicati". 3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "del responsabile;" sono sostituite dalle seguenti: "del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13;". 4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo. Note all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' attualmente il seguente (si veda anche l'abrogazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto medesimo): "Art. 7 (Notificazione). - 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e con le modalita' individuati con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione della variazione. 3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. 4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalita' e modalita' del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale; h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'art. 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante; i) la qualita' e la legittimazione del notificante. 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3. 5-bis. La notificazione in forma semplificata puo' non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il trattamento e' effettuato: a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo art. 24; b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo; c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalita' strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attivita' esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24; c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31. 5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non e' soggetto a notificazione quando: a) e' necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24; b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' di cui all'art. 20, comma 1, lettera b); c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalita' e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza; d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma l, lettera e); e) e' finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed e' effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo; f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalita' strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale; g) e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile per le sole finalita' strettamente collegate allo svolgimento dell'attivita' professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalita' medesime; h) e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti; i) e' effettuato per esclusive finalita' dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; l) e' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; m) e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; n) e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25; o) e' effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalita' di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita'; p) e' effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti; q-bis) e' compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed e' effettuato in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31. 5-quater. Il titolare si puo' avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalita', le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonche': a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate; b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalita' previste dall'art. 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi. 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.". - Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto, vedasi infra in nota all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali): "Art. 33 (Ufficio del Garante). - 1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e' determinato, in misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale puo' essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi. 1-bis. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le modalita' del reclutamento secondo le procedure previste dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalita' dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, e' inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione gia' in godimento maggiorata della predetta indennita' di funzione. 1-ter. L'ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennita' di cui all'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991. 1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unita', ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4. 1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibe-razione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennita' di cui all'art. 30, comma 6, e altresi' previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contrad-dittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonche' della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere emanato. 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo. 4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionali. 6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento. 6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'art. 32 riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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