Decreto legislativo 467/2001
Art. 2 — Trattamenti per fini esclusivamente personali
Art. 2. Trattamenti per fini esclusivamente personali 1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 18". Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonche' l'art. 18.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 467/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.