Decreto legislativo 467/2001
Art. 17 — Adeguamento di sanzioni amministrative
Art. 17. Adeguamento di sanzioni amministrative 1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni". 2. L'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' sostituito dal seguente: "2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.". 3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente capo". Nota all'art. 17: - Il testo vigente dell'art. 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 39 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'art. 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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