Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 467/2001Art. 16
Decreto legislativo 467/2001

Art. 16 — False comunicazioni e dichiarazioni

ELI /it/decreto-legislativo/2001/12/28/467/art/16parte di Decreto legislativo 467/2001
Art. 16. False comunicazioni e dichiarazioni 1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente: "Art. 37-bis (Falsita' nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). - 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 467/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.