Decreto legislativo 239/2001
Art. 42 — Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni
Art. 42. Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni 1. L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, e' punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 2. Il ritardo, rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi dell'articolo 6, nell'invio dei dati o delle informazioni di cui allo stesso articolo, ovvero la loro incompletezza o erroneita', sono puniti con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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