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Decreto legislativo 239/2001

Art. 41 — Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/41parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 41. Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo 1. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda una operazione da cui deriva pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni. 2. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 3. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni. 4. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

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