Decreto legislativo 83/2001
Art. 26 — (Modifiche all'art
Art. 26. (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis 21 medesimo decreto legislativo) 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai r-uoti degli ispettori e dei sovrintendenti-Chc sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo , o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni."; b) al comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata-". 2. Dopo l'articolo 35 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente: "Art. 35-bis (Altre cause di esclusione dall'avanzamento). - 1. Il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1, comma 1, che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro.". Nota all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 35 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). - 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1 e "C2 . 2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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