Decreto legislativo 83/2001
Art. 25 — Modifiche all'art. 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 25. (Modifiche all'art. 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole "della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53" sono sostituite dalle parole "della commissione di cui all'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212", b) al medesimo comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per il personale di cui ai comna precedenti, ai soli fini dei computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento dei personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni." c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B"."; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo . o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata."; f) il comma 9 e' soppresso. Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 31 (Avanzamento degli appuntati e carabinieri). - 1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura d valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art.32 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni. 5. Le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B ; 6. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 6-bis.Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva. 8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti,o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4. (Comma soppresso)". - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge 1o febbraio 1989, n. 53 (vedasi nota all'articolo 10): "4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica. motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge". - La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138; il testo dell'articolo 32 e' riportato in nota all'articolo 31.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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