Decreto legislativo 95/2001
Art. 17 — 1
Art. 17. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma: "Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, successive modificazioni.". Nota all'art. 17: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 10. - L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilita' con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorita'. Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'art. 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". L'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' recita: "Art. 27-ter. - Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma e' punita con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera gg)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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