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Decreto legislativo 95/2001

Art. 16 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/16parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 16. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata, per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.". Nota all'art. 16: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

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