Decreto legislativo 95/2001
Art. 16 — 1
Art. 16. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata, per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.". Nota all'art. 16: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera gg)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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