Decreto legislativo 297/2000
Art. 20 — Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
Art. 20. Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa; b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa; c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; d) fa parte come membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle forze armate, nonche' degli altri organismi di cui e' componente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
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