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Decreto legislativo 297/2000

Art. 19 — Ruoli e gradi del personale

ELI /it/decreto-legislativo/2000/10/05/297/art/19parte di Decreto legislativo 297/2000
Art. 19. Ruoli e gradi del personale 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e' articolato nei seguenti ruoli: a) ufficiali; b) ispettori; c) sovrintendenti; d) appuntati e carabinieri. 2. lI ruolo degli ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ufficiali generali: 1) generale di corpo d'armata; 2) generale di divisione 3) generale di brigata; b) ufficiali superiori: 1) colonnello; 2) tenente colonnello; 3) maggiore; c) ufficiali inferiori: 1) capitano; 2) tenente; 3) sottotenente. 3. Il ruolo degli ispettori e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; b) maresciallo capo; c) maresciallo ordinario; d) maresciallo. 4. Il ruolo dei sovrintendenti e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) brigadiere capo; b) brigadiere; c) vicebrigadiere. 5. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) appuntato scelto; b) appuntato; c) carabiniere scelto; d) carabiniere.

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