Decreto legislativo 267/2000
Art. 125
Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
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