Decreto legislativo 267/2000
Art. 124
Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
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- D.L. 179/10 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)autoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 9, comma 5-bis) la modifica dell'art. 124, commi 1 e 2.
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